Descrizione
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’art. 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondeza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune di iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione e, quindi, entro il 24 agosto p.v.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, e potrà anche essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Vedi allegato.