Cessione di fabbricato

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Cessione della proprietà o del godimento ad uso esclusivo di un immobile a qualunque titolo


A chi è rivolto

La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l’uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

Descrizione

Prevista dall’art. 12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n. 191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all’immobile(vendita , locazione ecc.). La legge lascia intatto l’obbligo di comunicazione solo nel caso in cui “venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso”, per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

Come fare

Il proprietario dell’immobile deve presentarsi all’Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici ) a seconda dell’ubicazione dell’immobile e dichiarare la cessione dell'immobile compilando l'apposito modulo

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di avere:

  • contratto registrato all’Agenzia delle Entrate
  • i documenti di entrambi

Cosa si ottiene

L'adempimento all'obbligo di comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da parte di chi concede l'uso esclusivo a qualsiasi titolo (vendita, affitto, uso gratuito) di un immobile, o parte di esso, per un periodo superiore a 30 giorni.

Tempi e scadenze

La comunicazione deve essere effettuata all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, dal cedente (persona fisica o giuridica, pubblica o privata).

Quanto costa

Non sono previsti costi per la gestione della pratica.

Accedi al servizio

Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

Cittadini stranieri (ovvero extracomunitari)
E’ confermato l’obbligo di comunicazione stabilito dall’articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell’immigrazione e della condizione dello straniero (secondo la normativa per straniero si intende il cittadino extracomunitario).

Per approfondimenti è possibile consultare l’articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge n. 131 /2012, sulla cui base è stata emanata una circolare esplicativa.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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