A chi è rivolto
Possono fare le DAT tutte le persone che siano:
• maggiorenni
• capaci di intendere e di volere.
Possono fare le DAT tutte le persone che siano:
• maggiorenni
• capaci di intendere e di volere.
E’ un documento strettamente personale con cui una persona maggiorenne (l’intestatario), capace di intendere e di volere, esprime la propria volontà in merito ai trattamenti sanitari nel caso in cui, in futuro, si trovasse in condizione di non poter manifestare la propria volontà. In sostanza può dichiarare se accettare o rifiutare trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche (dopo aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte).
Data la delicatezza del documento e del suo contenuto, è necessario che chi presenta la D.A.T. rispetti questa procedura:
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
Il Comune archivia in una cassaforte la busta che contiene la D.A.T. insieme alle dichiarazioni dell’intestatario e del fiduciario.
Il servizio è immediato allo sportello.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Per essere valida, la dichiarazione deve contenere il nome di almeno una persona maggiorenne: il fiduciario (che ha l’incarico di far rispettare la volontà dell’intestatario della DAT).
N.B.: L’intestatario può sempre decidere di cambiare il fiduciario, modificare le sue disposizioni o ritirare la sua D.A.T.
Chi è il fiduciario
E’ la persona maggiorenne che si impegna a garantire lo scrupoloso rispetto delle volontà espresse dall’intestatario della D.A.T, che fa le sue veci e che lo rappresenta nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie. Al fiduciario viene consegnata una copia della DAT. Se una persona viene nominata fiduciaria, ma non intende più svolgere questo compito, può rinunciare all’incarico e presentare in Comune una dichiarazione.
Attenzione: Puoi fare la DAT anche se non nomini un fiduciario, in questo caso sarà il giudice tutelare a provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno (ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile).
Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite "testamento biologico" o "biotestamento", sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
In previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
• accertamenti diagnostici
• scelte terapeutiche
• singoli trattamenti sanitari.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.