A chi è rivolto
Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili.
Ai sensi dell’art. 7 del TUI (Testo Unico Immigrazione – D. Lgs. 286/1998 e successive modificazioni), chiunque ospita o da alloggio ad uno straniero o gli cede beni immobili.
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
Il proprietario dell’immobile deve presentarsi all’Autorità di P.S. di competenze (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza nel territorio di questi Uffici ) a seconda dell’ubicazione dell’immobile e dichiarare la presenza dello straniero compilando l'apposito modello
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
La DICHIARAZIONE DI OSPITALITA' DELLO STRANIERO è un adempimento derivante dall'art.7 del Decreto legislativo 286/98, c.d. Testo Unico sull'Immigrazione che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno "straniero od apolide", di darne comunicazione all' Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Occorre precisare immediatamente che per "straniero" si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario.
Comunicazione scritta entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza.
Non sono previsti costi per la gestione della pratica.
Puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
N.B.: Per gli alloggi offerti dai gestori di strutture ricettive (compreso B&B, affittacamere anche non professionali, case vacanze, ecc.) la comunicazione degli ospiti deve essere effettuata esclusivamente online attraverso il servizio “Alloggiati Web”
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.